Art. 28
Potenza dei motori
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-07-18;171#art-28
Potenza dei motori
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L'articolo stabilisce che la potenza del motore corrisponde alla potenza massima di esercizio secondo lo standard EN/ISO 8665. Per ciascun motore, il fabbricante, il rappresentante autorizzato o l'importatore deve rilasciare un'apposita dichiarazione di potenza. Questo documento deve essere redatto su un modello conforme a quello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Infine, la dichiarazione di potenza costituisce a tutti gli effetti parte integrante dei documenti di bordo.
La norma definisce in modo univoco il criterio di calcolo della potenza dei motori nautici e ne impone la certificazione documentale per garantire chiarezza e sicurezza a bordo.
La norma riguarda i fabbricanti, i rappresentanti autorizzati e gli importatori di motori nautici, nonché chiunque utilizzi o detenga l'imbarcazione e i relativi documenti di bordo.
Un'azienda che importa un motore marino deve rilasciare all'acquirente la dichiarazione di potenza redatta sul modulo ministeriale approvato. L'armatore che installa il motore sulla propria imbarcazione dovrà conservare tale attestato insieme agli altri documenti di bordo.
Obbligo per il fabbricante, il rappresentante autorizzato o l'importatore di rilasciare la dichiarazione di potenza per ogni singolo motore su modello ministeriale approvato, con il conseguente obbligo di conservarla tra i documenti di bordo.
Il decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229 (tramite l'articolo 21, comma 1) ha modificato il comma 2 dell'articolo 28, che disciplina i soggetti tenuti al rilascio della dichiarazione di potenza e i requisiti di conformità del modulo.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.