Art. 6

Decorrenza del trasferimento

In vigore dal 25 lug 2005
1. Il trasferimento delle funzioni di cui all' decorre dalla data di attribuzione delle risorse di cui all' ed all', comma 1, e, comunque, non prima di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Entro un anno dal termine di cui al comma 1, la regione disciplina con legge l'esercizio delle funzioni trasferite. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 giugno 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri La Loggia, Ministro per gli affari regionali Storace, Ministro della salute Siniscalco, Ministro del-l'economia e delle finanze Baccini, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: Castelli

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-06-20;126#art-6

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