Art. 6
Decorrenza del trasferimento
In vigore dal 25 lug 2005
1. Il trasferimento delle funzioni di cui all' decorre dalla data di attribuzione delle risorse di cui all' ed all', comma 1, e, comunque, non prima di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Entro un anno dal termine di cui al comma 1, la regione disciplina con legge l'esercizio delle funzioni trasferite.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 giugno 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Storace, Ministro della salute
Siniscalco, Ministro del-l'economia e delle finanze
Baccini, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-06-20;126#art-6