Art. 2
Forme di collaborazione
In vigore dal 23 lug 2005
1. Lo Stato, per la durata di un anno a decorrere dalla data di trasferimento delle funzioni, presta attività di supporto per lo svolgimento delle funzioni stesse, nonché attività di consulenza, anche con la partecipazione dei responsabili di settore già competenti per la trattazione della materia, al fine di assicurare la funzionalità del servizio sotto il profilo organizzativo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-06-20;126#art-2