Capo I
Art. 1
Finalità e ambito di applicazione
In vigore dal 16 lug 2005
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 2003, ed in particolare l'allegato A;
Vista la direttiva 2003/8/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2005;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
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Finalità e ambito di applicazione
1. Il presente decreto reca le disposizioni relative al miglioramento dell'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere, disponendo le misure necessarie affinché sia assicurato il patrocinio a spese dello Stato nei processi civili, anche per controversie di natura commerciale.
2. Le disposizioni del presente decreto non trovano applicazione nei processi amministrativi, contabili e tributari.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-05-27;116#art-1