Art. 1 · Finalità e ambito di applicazione
Capo I

Art. 1

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Finalità e ambito di applicazione

In vigore dal 16 lug 2005
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 2003, ed in particolare l'allegato A; Vista la direttiva 2003/8/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2005; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo: . Finalità e ambito di applicazione 1. Il presente decreto reca le disposizioni relative al miglioramento dell'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere, disponendo le misure necessarie affinché sia assicurato il patrocinio a spese dello Stato nei processi civili, anche per controversie di natura commerciale. 2. Le disposizioni del presente decreto non trovano applicazione nei processi amministrativi, contabili e tributari.
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