Art. 8

Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano

In vigore dal 20 mag 2005
Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano 1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti ed alle relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-04-15;76#art-8

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Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano (Art. 8 Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53.) — Testo vigente | Portale Normativo