Art. 8
Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
In vigore dal 20 mag 2005
Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano
1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti ed alle relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-04-15;76#art-8