Art. 7

Monitoraggio

In vigore dal 20 mag 2005
1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), dell'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE) e dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) effettuano annualmente il monitoraggio sullo stato di attuazione del presente decreto e, a partire dall'anno successivo a quello della sua entrata in vigore, comunicandone i risultati alla Conferenza unificata di cui all' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 2. A norma dell', comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, anche con riferimento ai risultati del monitoraggio di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sul sistema educativo di istruzione e formazione professionale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-04-15;76#art-7

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