Capo IISez. IV

Art. 62

Diritto morale

In vigore dal 19 mar 2005
1. Il diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione può essere fatto valere dall'inventore e, dopo la sua morte, dal coniuge e dai discendenti fino al secondo grado; in loro mancanza o dopo la loro morte, dai genitori e dagli altri ascendenti ed in mancanza, o dopo la morte anche di questi, dai parenti fino al quarto grado incluso.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30#art-62

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