Capo II›Sez. IV
Art. 62
73 / 291Diritto morale
In vigore dal 19 mar 2005
1. Il diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione può essere fatto valere dall'inventore e, dopo la sua morte, dal coniuge e dai discendenti fino al secondo grado; in loro mancanza o dopo la loro morte, dai genitori e dagli altri ascendenti ed in mancanza, o dopo la morte anche di questi, dai parenti fino al quarto grado incluso.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30#art-62