Capo II›Sez. III
Art. 35
Prodotto complesso
In vigore dal 19 mar 2005
1. Il disegno o modello applicato od incorporato nel componente di un prodotto complesso possiede i requisiti della novità e del carattere individuale soltanto:
a) se il componente, una volta incorporato nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione e cioè durante l'utilizzazione da parte del consumatore finale, esclusi gli interventi di manutenzione, assistenza e riparazione;
b) se le caratteristiche visibili del componente possiedono di per sè i requisiti di novità e di individualità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30#art-35