Art. 35 · Prodotto complesso
Capo IISez. III

Art. 35

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Prodotto complesso

In vigore dal 19 mar 2005
1. Il disegno o modello applicato od incorporato nel componente di un prodotto complesso possiede i requisiti della novità e del carattere individuale soltanto: a) se il componente, una volta incorporato nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione e cioè durante l'utilizzazione da parte del consumatore finale, esclusi gli interventi di manutenzione, assistenza e riparazione; b) se le caratteristiche visibili del componente possiedono di per sè i requisiti di novità e di individualità.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30#art-35