Capo IISez. II

Art. 29

Oggetto della tutela

In vigore dal 19 mar 2005
1. Sono protette le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine che identificano un paese, una regione o una località, quando siano adottate per designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico d'origine, comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30#art-29

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