Capo IISez. I

Art. 25

Nullità

In vigore dal 23 mar 2019
1. Il marchio è nullo: a) se manca di uno dei requisiti previsti nell' o se sussista uno degli impedimenti previsti dall'; b) se è in contrasto con il disposto degli , comma 1, e 19, comma 2; c) se è in contrasto con il disposto dell'; d) nel caso dell', comma 3, lettera b). 1-bis. Nel caso di contrasto con le disposizioni in materia di marchi collettivi di cui all', commi 1 e 2, o di marchi di certificazione di cui all', commi 1 e 2, la nullità non può essere dichiarata qualora il titolare del marchio si conformi a dette disposizioni modificando il regolamento d'uso ai sensi degli ed 11-bis, comma 2.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30#art-25

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