Capo II›Sez. I
Art. 25
Nullità
In vigore dal 23 mar 2019
1. Il marchio è nullo:
a) se manca di uno dei requisiti previsti nell' o se sussista uno degli impedimenti previsti dall';
b) se è in contrasto con il disposto degli , comma 1, e 19, comma 2;
c) se è in contrasto con il disposto dell';
d) nel caso dell', comma 3, lettera b).
1-bis. Nel caso di contrasto con le disposizioni in materia di marchi collettivi di cui all', commi 1 e 2, o di marchi di certificazione di cui all', commi 1 e 2, la nullità non può essere dichiarata qualora il titolare del marchio si conformi a dette disposizioni modificando il regolamento d'uso ai sensi degli ed 11-bis, comma 2.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30#art-25