Capo III›Sez. II
Art. 144
Atti di pirateria e pratiche di Italian Sounding
In vigore dal 1 mag 2019
1. Agli effetti delle norme contenute nella presente sezione sono atti di pirateria le contraffazioni evidenti dei marchi, disegni e modelli registrati e le violazioni di altrui diritti di proprietà industriale realizzate dolosamente in modo sistematico.
1-bis. Agli effetti delle norme contenute nella presente sezione sono pratiche di Italian Sounding le pratiche finalizzate alla falsa evocazione dell'origine italiana di prodotti
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30#art-144