Capo IIISez. I

Art. 141

Espropriazione

In vigore dal 19 mar 2005
1. Con esclusione dei diritti sui marchi, i diritti di proprietà industriale, ancorchè in corso di registrazione o di brevettazione, possono essere espropriati dallo Stato nell'interesse della difesa militare del Paese o per altre ragioni di pubblica utilità. 2. L'espropriazione può essere limitata al diritto di uso per i bisogni dello Stato, fatte salve le previsioni in materia di licenze obbligatorie in quanto compatibili. 3. Con l'espropriazione anzidetta, quando sia effettuata nell'interesse della difesa militare del Paese e riguardi titoli di proprietà industriale di titolari italiani, è trasferito all'amministrazione espropriante anche il diritto di chiedere titoli di proprietà industriale all'estero.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30#art-141

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