Capo I
Art. 3
Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 5 del 2003
In vigore dal 14 gen 2005
1. All' del decreto legislativo n. 5 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), le parole: «da parte del convenuto» sono soppresse;
b) al comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero dalla scadenza del relativo termine»;
c) al comma 2, lettera b), le parole: «se ha chiamato» sono sostituite dalle seguenti: «se sono stati chiamati»;
d) al comma 2, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero dalla scadenza del relativo termine»;
e) al comma 3, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero dalla scadenza del relativo termine»;
f) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
«5-bis. Se nel processo sono costituite più di due parti, l'istanza di fissazione dell'udienza notificata da una di esse perde efficacia qualora, nel termine assegnato, un'altra parte notifichi una memoria o uno scritto difensivo.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-12-28;310#art-3