Capo I

Art. 3

Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 5 del 2003

In vigore dal 14 gen 2005
1. All' del decreto legislativo n. 5 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera b), le parole: «da parte del convenuto» sono soppresse; b) al comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero dalla scadenza del relativo termine»; c) al comma 2, lettera b), le parole: «se ha chiamato» sono sostituite dalle seguenti: «se sono stati chiamati»; d) al comma 2, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero dalla scadenza del relativo termine»; e) al comma 3, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero dalla scadenza del relativo termine»; f) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: «5-bis. Se nel processo sono costituite più di due parti, l'istanza di fissazione dell'udienza notificata da una di esse perde efficacia qualora, nel termine assegnato, un'altra parte notifichi una memoria o uno scritto difensivo.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-12-28;310#art-3

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Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 5 del 2003 (Art. 3 Integrazioni e correzioni alla disciplina del diritto societario ed al testo unico in materia bancaria e creditizia.) — Testo vigente | Portale Normativo