Capo I

Art. 2

Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 5 del 2003

In vigore dal 14 gen 2005
1. All' del decreto legislativo n. 5 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ove necessario ai fini dell'attuazione del contraddittorio, il giudice relatore assegna un termine non inferiore a dieci e non superiore a venti giorni per repliche»; b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Se nel processo sono costituite più di due parti, il termine assegnato per le ulteriori repliche non può essere inferiore a venti nè superiore a quaranta giorni; ove siano indicati termini diversi, vale il maggiore fra quelli assegnati. Tale termine decorre dall'ultima delle notificazioni effettuate.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-12-28;310#art-2

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