Art. 5
Equipaggio marittimo delle navi da pesca
In vigore dal 8 lug 2004
1. Il comma 3 dell'articolo 318 del codice della navigazione, così come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, è sostituito dal seguente:
«3. Per le navi adibite alla pesca marittima, l'autorità marittima periferica, delegata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, autorizza, previa richiesta dell'armatore, che il personale di bordo sia composto anche da cittadini extracomunitari, tranne che per la qualifica di comandante.».
2. Le qualifiche, i titoli professionali e gli altri requisiti del personale da pesca di cui al comma 1, sono determinati con il regolamento di cui all'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-05-26;153#art-5