Art. 4

Licenza di pesca

In vigore dal 8 lug 2004
1. Le navi ed i galleggianti abilitati alla navigazione, ai sensi dell'articolo 149 del codice della navigazione, per l'esercizio della pesca professionale devono essere muniti di licenza di pesca.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-05-26;153#art-4

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Licenza di pesca (Art. 4 Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima.) — Testo vigente | Portale Normativo