Art. 6
Cessione del credito o trasferimento della proprietà con funzione di garanzia
In vigore dal 30 lug 2004
1. I contratti di garanzia finanziaria che prevedono il trasferimento della proprietà con funzione di garanzia, compresi i contratti di pronti contro termine, hanno effetto in conformità ai termini in essi stabiliti, indipendentemente dalla loro qualificazione.
2. Ai contratti di garanzia finanziaria che prevedono il trasferimento della proprietà con funzione di garanzia, compresi i contratti di pronti contro termine, non si applica l'articolo 2744 del codice civile.
3. Ai contratti di cessione del credito o di trasferimento della proprietà con funzione di garanzia si applica quanto previsto dall', commi da 2 a 4.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-05-21;170#art-6