Art. 11

Abrogazioni e modifiche

In vigore dal 30 lug 2004
1. All'articolo 87, comma 1, del testo unico della finanza, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A detti vincoli e a quelli successivamente costituiti si applicano le disposizioni dell'articolo 34 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, e successive modificazioni.». 2. All'articolo 87, comma 2, del testo unico della finanza, il primo periodo è abrogato. 3. L', comma 3, l', commi 2, 3, 4, 5 e 7, e l' del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, sono abrogati. 4. All'articolo 70 del testo unico della finanza sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari); b) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, può disciplinare il funzionamento di sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari, anche prevedendo che i partecipanti al sistema effettuino versamenti di margini o altre prestazioni a titolo di garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione al sistema stesso. Le garanzie acquisite non possono essere distratte dalla destinazione prevista nè essere soggette ad azioni esecutive o cautelari da parte dei creditori del singolo partecipante o del soggetto che gestisce il sistema, anche in caso di apertura di procedure concorsuali.». 5. Le disposizioni di cui all' si applicano solo alle garanzie costituite successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 maggio 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Frattini, Ministro degli affari esteri Castelli, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Castelli
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-05-21;170#art-11

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