Art. 3

In vigore dal 10 giu 2004
1. I laboratori che effettuano il controllo ufficiale dei livelli di diossine e dei livelli di PCB diossina simili nei mangimi devono essere accreditati in base alla norma ISO/IEC/17025:1999 da un organismo riconosciuto in conformità alla Guida ISO 58, che certifichi l'applicazione della garanzia della qualità dei metodi di analisi applicati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-04-27;133#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 3 Attuazione della direttiva 2002/70/CE per la determinazione dei livelli di diossine e PCB diossina-simili nei mangimi. — Testo vigente | Portale Normativo