Art. 3
In vigore dal 10 giu 2004
1. I laboratori che effettuano il controllo ufficiale dei livelli di diossine e dei livelli di PCB diossina simili nei mangimi devono essere accreditati in base alla norma ISO/IEC/17025:1999 da un organismo riconosciuto in conformità alla Guida ISO 58, che certifichi l'applicazione della garanzia della qualità dei metodi di analisi applicati.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-04-27;133#art-3