Art. 2

In vigore dal 10 giu 2004
1. La preparazione dei campioni ed i metodi d'analisi per il controllo ufficiale dei livelli di diossina e di furani, nonché la determinazione dei livelli di PCB diossina simili nei mangimi sono conformi ai criteri descritti nell'allegato II.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-04-27;133#art-2

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