Art. 3

Attribuzioni agli enti locali

In vigore dal 3 apr 2004
1. In attuazione del principio di sussidiarietà, la Regione normalmente provvede ad organizzare l'esercizio delle funzioni amministrative in materia, attraverso l'attribuzione delle stesse alle Province, ai Comuni ed alle Comunità montane o ad altri Enti locali e funzionali fermo restando il potere di disciplina generale, coordinamento e programmazione della Regione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-02-06;70#art-3

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