Art. 2
Funzioni e compiti dello Stato
In vigore dal 3 apr 2004
1. Sono riservati allo Stato i seguenti compiti:
a) riconoscimento e sostegno delle unioni, delle associazioni nazionali e degli organismi nazionali di certificazione;
b) accordi interprofessionali di dimensione nazionale;
c) prevenzione e repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e ad uso agrario;
d) raccolta, elaborazione e diffusione di dati e informazioni a livello nazionale, anche ai fini del Sistema statistico nazionale e del rispetto degli obblighi comunitari;
e) ricerca e sperimentazione, svolte da istituti e laboratori nazionali.
2. Lo Stato svolge altresì compiti di sola disciplina generale e coordinamento nazionale nelle seguenti materie: scorte e approvvigionamenti alimentari; tutela della qualità dei prodotti agroalimentari; educazione alimentare di carattere non sanitario; importazione ed esportazione dei prodotti agricoli e alimentari nell'ambito della normativa vigente; interventi di regolazione dei mercati; regolazione delle sementi e materiale di propagazione, del settore fitosanitario e dei fertilizzanti; registri di varietà vegetali, libri genealogici del bestiame e libri nazionali dei boschi da seme; salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e animali, dei rispettivi patrimoni genetici; impiego di biotecnologie innovative nel settore agroalimentare; gestione delle risorse ittiche marine di interesse nazionale oltre le 12 miglia; specie cacciabili ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-02-06;70#art-2