Art. 5
Disposizioni finali
In vigore dal 27 feb 2004
1. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'individuazione ed alla relativa tariffazione delle prestazioni, non rientranti tra i servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia di diritti fondamentali, rese a terzi dal Ministero delle attività produttive nel campo della promozione, regolazione, sostegno e vigilanza delle attività economiche e produttive.
2. Una somma non superiore al 30 per cento delle entrate provenienti dalla riscossione dei compensi di cui al comma 1, è destinata, d'intesa con le organizzazioni sindacali ed ai sensi della vigente normativa, a ristabilire un'omogeneità di trattamento del personale di ruolo in servizio presso il Ministero delle attività produttive, comprensivo della dirigenza. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 gennaio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Marzan0, Ministro delle attività produttive
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;34#art-5