Art. 3
Ordinamento
In vigore dal 27 feb 2004
1. L'articolo 29 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è sostituito dal seguente:
«Art. 29 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola in non più di undici direzioni generali, alla cui individuazione e organizzazione si provvede ai sensi dell', sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, e in modo che sia assicurato il coordinamento delle aree funzionali previste all'articolo 28.
2. Il Ministero delle attività produttive si avvale degli uffici territoriali di Governo, nonché, sulla base di apposite convenzioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;34#art-3