Art. 3

In vigore dal 28 feb 2004
1. Il Presidente della Regione può essere convocato anche senza formalità quando il Consiglio dei Ministri si riunisce in via di estrema urgenza per la trattazione di provvedimenti di cui all'. 2. Il Presidente del Consiglio può comunque invitare il Presidente della Regione siciliana a partecipare al Consiglio dei Ministri ogniqualvolta lo ritenga opportuno.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-21;35#art-3

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