Art. 2

In vigore dal 28 feb 2004
1. Quando il Consiglio dei Ministri deve deliberare provvedimenti di qualsiasi natura che riguardano la sfera di attribuzioni proprie e peculiari della Regione siciliana, il Presidente del Consiglio invita il Presidente della Regione siciliana che ha facoltà di partecipare. Contestualmente gli invia copia della documentazione relativa alle questioni che hanno determinato l'invito. 2. Il Presidente della Regione può, altresì, chiedere di partecipare alle riunioni del Consiglio dei Ministri in ogni altra ipotesi in cui ritiene che i provvedimenti trattati coinvolgono un interesse differenziato, proprio e peculiare della Regione siciliana o determinano una rilevante e diretta interferenza sullo specifico indirizzo politico della stessa, salva in ogni caso la definitiva determinazione del Presidente del Consiglio, che viene comunicata al Presidente della Regione. 3. Il Presidente della Regione siciliana è invitato a partecipare anche alle sedute di comitati o collegi dei Ministri che, per legge o delega, trattano questioni di competenza del Consiglio dei Ministri, quando ricorrono le condizioni e secondo le modalità di cui al presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-21;35#art-2

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