Capo II
Art. 82
Rinunzie e transazioni
In vigore dal 24 nov 2010
1. Le sedi di certificazione di cui all' del presente decreto legislativo sono competenti altresì a certificare le rinunzie e transazioni di cui all'articolo 2113 del codice civile a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti stesse.
1-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure previste dal capo I del presente titolo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-09-10;276#art-82