Art. 82 · Rinunzie e transazioni
Capo II

Art. 82

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Rinunzie e transazioni

In vigore dal 24 nov 2010
1. Le sedi di certificazione di cui all' del presente decreto legislativo sono competenti altresì a certificare le rinunzie e transazioni di cui all'articolo 2113 del codice civile a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti stesse. 1-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure previste dal capo I del presente titolo.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-09-10;276#art-82