Capo II
Art. 74
Prestazioni che esulano dal mercato del lavoro
In vigore dal 17 mar 2020
1. Con specifico riguardo alle attività agricole non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini sino al sesto grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-09-10;276#art-74