Capo II
Art. 74
33 / 88Prestazioni che esulano dal mercato del lavoro
In vigore dal 17 mar 2020
1. Con specifico riguardo alle attività agricole non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini sino al sesto grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-09-10;276#art-74