Art. 74 · Prestazioni che esulano dal mercato del lavoro
Capo II

Art. 74

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Prestazioni che esulano dal mercato del lavoro

In vigore dal 17 mar 2020
1. Con specifico riguardo alle attività agricole non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini sino al sesto grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-09-10;276#art-74