Art. 76
(ex art. 65 eecc, art. 19, comma 7 cod 2003) Procedura per l'individuazione dei mercati transnazionali
In vigore dal 24 dic 2021
(ex eecc, , comma 7 cod 2003)
(Procedura per l'individuazione dei mercati transnazionali)
1. L'Autorità può presentare, unitamente ad almeno un'altra autorità nazionale di regolamentazione, appartenente ad altro Stato membro, una richiesta motivata e circostanziata al BEREC di svolgere un'analisi sulla possibile esistenza di un mercato transnazionale.
2. Qualora la Commissione europea abbia adottato decisioni relative alla individuazione di mercati transnazionali, sulla base dell'analisi svolta dal BEREC e a seguito della consultazione delle parti interessate, a norma dell', paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972, l'Autorità effettua l'analisi di mercato congiuntamente alle autorità di regolamentazione degli altri Stati membri interessate, tenendo in massima considerazione le linee guida SMP, e si pronuncia di concerto con queste in merito all'imposizione, al mantenimento, alla modifica o alla revoca di obblighi di regolamentazione di cui all' comma 4. L'Autorità e le altre autorità nazionali interessate comunicano congiuntamente alla Commissione europea i propri progetti di misure relative all'analisi di mercato e a ogni obbligo regolamentare in conformità degli .
3. Anche in assenza di mercati transnazionali, l'Autorità può comunicare, congiuntamente a una o più autorità nazionali di regolamentazione di altri Stati membri, i propri progetti di misure relative all'analisi di mercato e agli obblighi regolamentari, qualora le condizioni di mercato nelle rispettive sfere di competenza siano ritenute sufficientemente omogenee.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259#art-76