Art. 7

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (ex art. 7 eecc)

In vigore dal 9 feb 2022
(Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) (ex eecc) 1. Il Presidente e i Commissari dell'Autorità sono nominati e operano ai sensi dell' della legge 31 luglio 1997, n. 249. 2. L'Autorità esercita i propri poteri in modo imparziale, obiettivo, trasparente e tempestivo. 3. L'Autorità opera in indipendenza e non sollecita nè accetta istruzioni da alcun altro organismo nell'esercizio dei compiti ad essa affidati, anche con riferimento allo sviluppo delle proprie procedure interne e all'organizzazione del personale. 4. L'Autorità dispone di risorse finanziarie e umane adeguate a svolgere i compiti ad essa assegnati; adotta e pubblica annualmente il proprio bilancio e gode di autonomia nella sua esecuzione. Il controllo sul bilancio dell'Autorità è esercitato in modo trasparente ed è reso pubblico. 5. L'Autorità dispone di risorse finanziarie e umane sufficienti affinché possa partecipare e contribuire attivamente al BEREC. Essa sostiene attivamente gli obiettivi del BEREC relativamente alla promozione di un coordinamento e di una coerenza normativi maggiori e, allorchè adotta le proprie decisioni, tiene nella massima considerazione le linee guida, i pareri, le raccomandazioni, le posizioni comuni, le migliori prassi e le metodologie adottati dal BEREC. 6. L'Autorità riferisce annualmente al Parlamento sull'attività svolta e sui programmi di lavoro, ai sensi dell', comma 6, lettera c) n. 12), della legge n. 249 del 1997. La relazione è resa pubblica.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259#art-7

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