Art. 48

Ulteriori disposizioni in materia di installazione di impianti mobili di comunicazione elettronica (ex novo)

In vigore dal 24 dic 2021
(Ulteriori disposizioni in materia di installazione di impianti mobili di comunicazione elettronica) (ex novo) 1. Per la realizzazione di nuove stazioni radio base e le modifiche delle medesime che non comportino variazioni plano-altimetriche per dimensioni o ingombro su infrastrutture dell'autorità aeronautica competente deve essere esclusivamente inviata una comunicazione all'Ente nazionale per l'aviazione civile, all'Aeronautica militare e alla società ENAV Spa per eventuali accertamenti, e acquisito il preventivo parere dell'aeronautica militare conformemente a quanto disciplinato dagli . 2. Fuori dei casi di cui al comma 1, per le installazioni e le modifiche di stazioni radio base oggetto di valutazione di compatibilità per ostacoli e pericoli alla navigazione aerea, i termini di rilascio del nulla osta da parte dell'autorità aeronautica competente si intendono conformi a quanto disciplinato dagli .

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259#art-48

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