Titolo VI›Capo I
Art. 220
Disposizioni finali
In vigore dal 28 apr 2024
1. Le disposizioni del Codice, ai sensi dell', comma 2, lettera b), della legge 1° agosto 2002, n. 166, sono corrette, modificate od integrate, anche sulla base di direttive europee, con la procedura di cui all', comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sentita l'Autorità, secondo i medesimi criteri e principi direttivi di cui al citato , comma 2, della citata legge n. 166 del 2002.
2. Le disposizioni degli allegati, nel rispetto delle attribuzioni del Ministero e dell'Autorità, delle disposizioni di cui al Codice, di quelle assunte in sede comunitaria e dell' della legge 24 dicembre 2012, n. 234 ), sono modificate, all'occorrenza, con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259#art-220