Art. 5

Disposizioni finanziarie

In vigore dal 17 ott 2003
1. Dall'applicazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri nè minori entrate a carico del bilancio dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 luglio 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali Frattini, Ministro degli affari esteri Castelli, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Marzano, Ministro delle attività produttive La Loggia, Ministro per gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: Castelli
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-07-24;270#art-5

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