Art. 4
Modalità e tempi di trasmissione dei dati
In vigore dal 17 ott 2003
1. I risultati dell'indagine di cui all', non appena disponibili nell'ambito del Sistema statistico nazionale, e, comunque, entro il 1° ottobre dell'anno successivo all'anno cui si riferisce l'indagine, sono comunicati alla Commissione europea. Entro lo stesso termine è trasmessa anche una relazione metodologica concernente l'esecuzione dell'indagine. Anteriormente alla medesima data sono, altresì, comunicati alla predetta Commissione, per zone di produzione, gli errori di osservazione constatati e gli errori di campionamento.
2. Il Ministero delle politiche agricole e forestali comunica alla Commissione europea, entro il 31 ottobre dell'anno successivo all'anno di riferimento, le informazioni annuali di cui dispone o che sono disponibili nell'ambito del Sistema statistico nazionale:
a) sulle superfici ad alberi da frutto estirpati;
b) sulle nuove piantagioni di alberi da frutto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-07-24;270#art-4