Titolo I

Art. 4

Deroghe

In vigore dal 6 set 2003
1. Il presente decreto non si applica agli organismi ottenuti con le tecniche di modificazione genetica di cui all'allegato I B. 2. Il presente decreto non si applica al trasporto di OGM per ferrovia, su strada, per vie navigabili interne, per mare o per via aerea.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-07-08;224#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Deroghe (Art. 4 Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati.) — Testo vigente | Portale Normativo