Art. 4 · Deroghe
Titolo I

Art. 4

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Deroghe

In vigore dal 6 set 2003
1. Il presente decreto non si applica agli organismi ottenuti con le tecniche di modificazione genetica di cui all'allegato I B. 2. Il presente decreto non si applica al trasporto di OGM per ferrovia, su strada, per vie navigabili interne, per mare o per via aerea.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-07-08;224#art-4