Art. 26 quinquies
Reintegrazione nell'ambito geografico e revoca delle misure di limitazione o divieto
In vigore dal 11 dic 2016
1. Ogni regione o provincia autonoma può chiedere al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che il suo territorio o parte di esso sia reintegrato nell'ambito geografico dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un OGM dal quale era stato precedentemente escluso ai sensi dell', o di revocare le misure di cui all' relativamente al proprio territorio. La richiesta di reintegrazione dell'ambito geografico o la revoca delle misure di limitazione o divieto sono predisposte con atto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Se le richieste di cui al comma 1 riguardano la reintegrazione nell'ambito geografico dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un OGM, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette dette richieste all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione all'immissione in commercio.
3. Se la coltivazione di un OGM è stata autorizzata ai sensi dell', commi 1 e 3, l'autorità nazionale competente di cui all', comma 1, ricevuta la richiesta di reintegrazione, modifica l'ambito geografico dell'autorizzazione ovvero della decisione e informa la Commissione europea, gli Stati membri e il titolare dell'autorizzazione.
4. Se le richieste di reintegrazione riguardano la revoca delle misure adottate ai sensi dell', queste ultime sono revocate di conseguenza, con le medesime modalità di cui allo stesso , comma 6. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali informa della revoca la Commissione europea, gli altri Stati membri e il titolare dell'autorizzazione. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'autorità nazionale competente di cui all', comma 1, il Ministero della salute e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano pubblicano le misure modificate sui propri siti internet istituzionali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-07-08;224#art-26-quinquies