Art. 26 bis

Finalità e campo di applicazione

In vigore dal 11 dic 2016
1. Il presente titolo definisce le procedure per limitare o vietare la coltivazione di OGM sul territorio nazionale, in attuazione della direttiva (UE) 2015/412 che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio. 2. Le misure adottate ai sensi del presente titolo non incidono sulla libera circolazione degli OGM, come tali o contenuti in prodotti. 3. Le misure adottate ai sensi del presente titolo non riguardano la coltivazione a fini sperimentali così come disciplinata dal titolo II del presente decreto. 4. Ai fini del presente titolo: a) si intende per autorizzazione all'immissione in commercio l'autorizzazione all'immissione sul mercato rilasciata ai sensi del titolo III del presente decreto e l'autorizzazione all'immissione in commercio concessa ai sensi della parte C della direttiva 2001/18/CE e del regolamento (CE) n. 1829/2003; b) l'autorità nazionale competente è il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-07-08;224#art-26-bis

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