Art. 11

Abrogato

Rimborso da parte del Fondo di garanzia per le vittime della strada per quanto anticipato dagli organismi di indennizzo

In vigore dal 1 gen 2006
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;190#art-11

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Rimborso da parte del Fondo di garanzia per le vittime della strada per quanto anticipato dagli organismi di indennizzo (Art. 11 Attuazione della direttiva 2000/26/CE in materia di assicurazione della responsabilita' civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, che modifica anche le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE.) — Testo vigente | Portale Normativo