Art. 11
AbrogatoRimborso da parte del Fondo di garanzia per le vittime della strada per quanto anticipato dagli organismi di indennizzo
In vigore dal 1 gen 2006
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;190#art-11