Art. 11 · Rimborso da parte del Fondo di garanzia per le vittime della strada per quanto anticipato dagli organismi di indennizzo

Art. 11

Abrogato11 / 13

Rimborso da parte del Fondo di garanzia per le vittime della strada per quanto anticipato dagli organismi di indennizzo

In vigore dal 1 gen 2006
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;190#art-11