Art. 22
Norme transitorie e finali
In vigore dal 7 giu 2003
1. Le dotazioni organiche dell'A.S.I. sono ridefinite, ai sensi dell'articolo 34, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come indicato nella tabella allegata.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto decadono il presidente, il consiglio di amministrazione, i comitati e le commissioni in carica ed è nominato con la procedura di cui all', comma 6, un commissario straordinario per assicurare la funzionalità dell'Agenzia nella fase transitoria fino all'insediamento degli organi di cui all', costituiti con le modalità di cui agli , entro sessanta giorni dalla nomina dello stesso commissario. Il collegio dei revisori nominato secondo il previgente ordinamento esercita le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo collegio dei revisori.
3. In sede di prima attuazione del presente decreto legislativo il mandato del presidente decaduto e quello del commissario straordinario nominato ai sensi del comma 2 non rilevano ai fini dell'applicazione dell', comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, in ordine al limite massimo dei due mandati per i presidenti di enti di ricerca.
4. Le indennità spettanti al commissario straordinario sono stabilite con le modalità di cui all', comma 4.
5. Il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 27, è abrogato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-04;128#art-22