Art. 5
In vigore dal 7 giu 2003
1. Alla legge 17 dicembre 1971, n. 1158, sono apportate le seguente modificazioni:
a) all', primo comma, la parola: «prevalente» è sostituita dalla seguente: «preminente»; il quinto comma è abrogato;
b) all':
1) al primo comma sono aggiunte, alla fine del secondo capoverso, le seguenti parole: «, nonché lo svolgimento di ogni connessa attività anche attraverso società partecipate; a fronte di eventuali contributi per lo svolgimento di attività connesse si procederà alla separazione dei relativi flussi contabili.»;
2) al secondo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «lo statuto deve altresì prevedere la previa designazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la nomina di tre degli altri amministratori»;
3) il terzo comma è abrogato;
c) all', il terzo comma è abrogato;
d) l'articolo 6 è abrogato;
e) all'articolo 9:
1) il sesto comma è abrogato;
2) al settimo comma le parole: «la stessa» sono sostituite dalla seguente: «successiva»;
3) l'ottavo comma è abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 aprile 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-04-24;114#art-5