Art. 2
In vigore dal 7 giu 2003
1. L' della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, è sostituito dal seguente:
«. - 1. Il collegamento stabile viario e ferroviario e di altri servizi pubblici pertinenti il collegamento tra la Sicilia e il continente è opera di preminente interesse nazionale. Al finanziamento dei relativi interventi e alla loro realizzazione si provvede secondo le previsioni della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, e successive modificazioni.
2. All'approvazione del progetto preliminare e del progetto definitivo dell'opera si provvede ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni.
3. All'approvazione del progetto esecutivo provvede il consiglio di amministrazione della società concessionaria, sentito il comitato scientifico di cui al comma 6.
4. In caso di mancata approvazione del progetto preliminare resteranno a carico della società concessionaria le relative spese ivi comprese quelle per gli studi e lavori preparatori.
5. Le varianti esecutive di carattere non sostanziale che risultino necessarie in corso d'opera sono autorizzate dal consiglio di amministrazione della società concessionaria, sentito il comitato scientifico di cui al comma 6.
6. La società concessionaria provvede alla costituzione, con oneri a proprio carico, di un Comitato scientifico, con compiti di consulenza tecnica, anche ai fini della supervisione e dell'indirizzo delle attività tecniche progettuali. Il Comitato scientifico rende, in particolare, parere al consiglio di amministrazione della Società, in ordine al progetto definitivo ed esecutivo dell'opera ed alle varianti. Il Comitato scientifico è composto da 9 membri scelti, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tra soggetti dotati di adeguata specializzazione ed esperienza.
7. In considerazione del carattere eccezionale dell'opera e della entità dei mezzi finanziari occorrenti per la sua realizzazione da reperire sul mercato, il carico di interessi passivi e di ogni altro onere finanziario facente capo alla società concessionaria, nei primi 7 anni di gestione, potrà essere capitalizzato in bilancio fra le immobilizzazioni immateriali ed essere ammortizzato, per un periodo superiore a quello massimo previsto dall'articolo 2426 del codice civile, per tutta la durata della concessione e con determinazione del consiglio di amministrazione della società, con il consenso del collegio sindacale.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-04-24;114#art-2