Art. 2

Modificazioni all'articolo 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235

In vigore dal 13 giu 2003
Modificazioni all'articolo 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 1. Al comma 5 dell'articolo 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, introdotto dall'articolo 11 del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ove, prima del 1° gennaio 1995, fosse già stata autorizzata l'installazione e l'esercizio provvisorio degli impianti ai sensi dell'articolo 25 del regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285, ovvero ai sensi dell' della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, la provincia autonoma competente, su istanza degli interessati in possesso della relativa autorizzazione, può, qualora sia accertata la non sussistenza di un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, in tutto o in parte incompatibile con l'utilizzazione a fine idroelettrico, rilasciare la concessione con scadenza al 31 dicembre 2010.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-04-15;118#art-2

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