Art. 1
Disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico
In vigore dal 13 giu 2003
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Visto il decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463;
Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'articolo 107, comma primo, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri delle attività produttive, per le politiche comunitarie e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Disposizioni in materia di concessioni
di grandi derivazioni a scopo idroelettrico
1. Fermo restando quanto disposto dalle leggi provinciali emanate ai sensi del comma 16 dell'articolo 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia, per le concessioni di grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico in scadenza entro il 31 dicembre 2008, il termine di cinque anni per la presentazione della relativa istanza previsto dal comma 6 del medesimo articolo 1-bis è ridotto a quattro anni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-04-15;118#art-1